Nota sul giusto utilizzo dei social e sulla pubblicazione di foto e video relativi ai minori

Premessa

Al giorno d’oggi viviamo nell’era digitale, dove usiamo i social a volte con molta facilità, pubblicando foto, video o stati che presto sfuggono al nostro controllo, infatti, tutto ciò che pubblichiamo su qualsiasi genere di social, quali siti internet. social network quali Facebook, Instagram, TikTok, ecc. e servizi di messagistica istantanea quali WhatsApp, Telegram ecc. si diffonde in brevissimo tempo, e può essere salvato sul cellulare altrui con appositi programmi, o anche semplicemente tramite uno screenshot. Infatti, possono bastare anche pochissimi secondi che pubblichiamo anche una cosa per sbaglio, che possa essere immortalata o salvata da terzi e continua la condivisione, rischiando di ledere, in tal modo, sia la nostra che la altrui privacy, divulgando anche inconsapevolmente dati sensibili di terzi.
Il continuo uso dei social e l’avanzare delle nuove tecnologie, implicano un adeguamento costante ed una continua evoluzione della giurisprudenza in materia di privacy e protezione dei dati personali.
La questione della privacy, è disciplinata dal Regolamento CE 679/16 e per gli enti ecclesiastici anche dalla normativa canonica, come indica il Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, approvato dall’Assemblea Generale CEI del 21-24 maggio 2018, che ha avuto la dovuta recognitio della Santa Sede in data 23 maggio 2018.
Per quando riguarda la pubblicazione su siti o social parrocchiali delle fotografie e dei video dei ragazzi, e degli adulti relative alle comuni attività parrocchiali, anche le parrocchie sono tenute ad attenersi alle normative vigenti in materia prestando una maggiore attenzione per quando riguarda le foto dei minori, i quali sono considerati soggetti deboli e vanno maggiormente tutelati.(1)

La normativa
Da quando previsto dalla normativa, qualsiasi soggetto per essere ripreso in un video o immortalato in una foto, nella quale è riconoscibile, deve dare il proprio consenso, inoltre, in alcuni casi foto e video, possono essere ritenuti, “dati personali SENSIBILI” in quanto idonei, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, “a rivelare, le convinzioni religiose dell’interessato”.
Per questo motivo occorre che la Parrocchia acquisisca il consenso scritto degli interessati prima di procedere alla pubblicazione e alla divulgazione delle fotografie e dei video, e in caso si minori, in base a quando stabilito dalla normativa vigente è obbligatorio il consenso scritto di entrambi i genitori/ tutore (2), tramite un documento cartaceo, che autorizza lo scatto e la divulgazione tramite mezzi social delle foto e dei video che li riguardano.

Dopo aver acquisito tale consenso si devono osservare tutti gli impegni assunti e in particolare si deve:

  • verificare che le foto pubblicate riprendano solo persone che hanno espresso il consenso alla pubblicazione,
  • eliminare definitivamente le foto, oppure rendere irriconoscibile il volto delle persone nelle riprese di gruppo, quando l’interessato revoca il consenso alla pubblicazione.

Indicazioni operative

  1. In caso di riprese e foto di gruppo, è necessario il consenso per ciascun ragazzo ripreso, infatti, per quando riguarda le foto e i video che riguardano i minori, il consenso deve essere concesso e firmato da entrambi i genitori, a cui spetta, in comune accordo, la decisione di acconsentire alla pubblicazione delle foto dei propri figli minorenni e, per cui al fine, di non incombere in sanzioni e procedimenti penali (3), per cui senza aver acquisito il consenso scritto di cui sopra, per ciascuna persona ripresa la parrocchia deve astenersi dal pubblicare le foto e i video di minori, e/o dal trasmetterli a terzi.
  2. Al fine di non mettere in pericolo il minore, è buona prassi delle parrocchie e dei loro collaboratori di pubblicare con moderazione e prudenza (4) le foto ed i video sui social “intestati” alla parrocchia o ai gruppi parrocchiali, tenendo presente che le foto e i video possono essere condivisi da terzi.
  3. I social intestati alle persone fisiche, anche se sacerdoti, educatori, formatori non sono coperti dalle autorizzazioni acquisite dalla parrocchia; di contro si espone a pericolo la parrocchia  di contro si espone a pericolo la parrocchia che decide di condividere sui rispettivi social foto ricevute e/o condivise da terzi.

P.S. Nel sito web della diocesi nella sezione modulistica, sono disponibili i pdf deditabili dell’informativa sulla privacy, e dei moduli per l’acquisizione del consenso per la pubblicazione di foto e video di minorenni e di maggiorenni, allegati di seguito a questa lettera. Questi documenti devono essere allegati al modulo di iscrizione al catechismo di adesione alle diverse attività ed iniziative della parrocchia.

Note

(1) «La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – CRC – approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) evidenzia la necessità di declinare il tema della tutela dei bambini e dei ragazzi non solo in termini di protezione giuridica, ma anche nelle dimensioni di prevenzione, promozione e soprattutto di partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Sussiste cioè l’esigenza di bilanciare diversi diritti fondamentali: la tutela dei minorenni nell’ambito dell’uso sicuro delle tecnologie dell’informazione (articolo 17 CRC), il diritto all’informazione e la libertà di espressione (articolo 13 CRC); l’obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18 CRC)». Cfr. Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza, Tutela dei minori nel mondo della comunicazione, Roma, 2017 Marchesi Grafiche Editoriali

(2) Stando a quando sanciste l’art.2 quinquies del codice della privacy, l’età per il consenso digitale da parte dei minori è stabilito in Italia ad anni 14, e quindi da quel momento in poi possono pubblicare le loro immagini sui social ed autorizzare a terzi a poterlo fare, mentre per la pubblicazione di foto di un minore di anni inferiori a 14 ci vuole il consenso di entrambi i genitori.

(3)La pubblicazione di foto di minorenni, senza il consenso di entrambi i genitori, è illecita anche quando i genitori esprimono pareri opposti, che siano separati, divorziati o semplicemente non concordi sulla scelta di pubblicare o meno immagini del figlio minore. Il reato nel pubblicare foto di minori con meno di 14 anni su internet è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni in base a quando sancito dall’art. 167 del Decreto Legislativo numero 196 del 2003, ed è previsto da parte del responsabile il risarcimento ai danni del minore in base a quando sancito dall’ art. 614 bis del c.p.c.

(4)A tal proposito è opportuno citare l’ordinanza del 23 dicembre 2017 del Tribunale di Roma, tramite la quale il giudice ha intimato a una madre di un ragazzo sedicenne, la quale aveva chiesto tutela contro una madre troppo “portata” a post e commenti web su di lui, rimuovere i contenuti riguardanti il figlio minorenne ed a pagare 10.000 euro al figlio stesso (tramite il tutore) ed al marito in caso di inosservanza dell’ordine di rimozione o del divieto di successivi post.

Brindisi, 13 ottobre 2023

Don Mario Alagna
Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali

 

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